Art. 25.
(Prova attitudinale).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità ed i programmi dell'esame cui si deve sottoporre ogni cittadino che intende esercitare la professione di agente di polizia privata.
      2. L'esame di cui al comma 1 deve comunque consistere in una prova scritta a quiz in cui il candidato deve dimostrare la propria attitudine alla professione e la conoscenza degli argomenti comuni a tutte le attività di cui all'articolo 6 e degli argomenti specifici per ognuna delle singole attività previste dallo stesso articolo 6.